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La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che:
“a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che
“a decorrere dal 1 gennaio 2010, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non hanno effetto di pubblicità legale”
17 Marzo, 2016
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