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I.C. "E. Borrelli"

… l'istruzione è la più alta difesa della libertà …

I “premi” sono legati al Piano della Performance, quindi, ancora non previsti nella scuola (contenuto in fase di regolamentazione)

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dlgs 33/2013

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. {/slider}

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12 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance fanno parte dei numerosi documenti in fase di regolamentazione, che in futuro verranno pubblicati (per ora, tale voce non è prevista nella scuola).

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013

Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità::8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparente
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

La Contrattazione Integrativa d’Istituto comprende i seguenti documenti (scaricabili in allegato):

  • Contratto Integrativo d’Istituto 
  • Relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico
  • Relazione tecnica redatta dal DSGA

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva::2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

Testi contrattuali vigenti:

-CCNL rimodulazione posizioni stipendiali, 4 agosto 2011 LINK
-CCNL 2008/2009 II biennio economico, 23 gennaio 2009 LINK
-CCNL 2006/2009 e I biennio economico 2006/2007, 29 novembre 2007 LINK

In alternativa, la documentazione relativa alla contrattazione nazionale è visionabile tramite link esterni:

– al sito del MIUR – Contratto Nazionale del Comparto Scuola;
– al sito dell’ARAN – Contratti Collettivi Nazionali Scuola (per le “interpretazioni autentiche”).

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dlgs 33/2013

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva:1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 18 del D. Lgs. 33/2013.

Incarichi conferiti: corrispondono alle nomine effettuate per vari incarichi in base alla Contrattazione integrativa (il cosiddetto Contratto d’Istituto).

Incarichi autorizzati: si rimanda agli allegati.

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dlgs 33/2013

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sono parte della informazioni già presenti sul sito del MIUR (tali dati sono periodicamente comunicati al Ministero secondo le scadenze richieste).

Tassi mensili di assenza del personale dell’Istituto Comprensivo “E. Borrelli” di Santa Maria la Carità (NA) (link esterno con accesso diretto ai dati pubblicati dal MIUR).

 

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dlgs 33/2013

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:

  • delle diverse tipologie di rapporto
  • della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali

I contratti ATA e Personale Docente sono reperibili all’Albo per le nomine di competenza dell’istituto.

Le altre nomine sono di competenza del MIUR.

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dlgs 33/2013

Art. 17 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

Riguardo le retribuzioni dei dirigenti (in alcune PA con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato), vedasi il documento Curriculum e retribuzione del Dirigente Scolastico oppure il sito del MIUR alla pagina Trasparenza.

 

Norma di riferimento

Dlgs 33/2013 – Articolo 10 , comma 8, lettera d

8 – Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonche’ i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo.

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

Per posizione organizzativa si intende il conferimento a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di particolari incarichi per il cui assolvimento sono richieste particolari competenze culturali e professionali. Destinatari di tali incarichi possono essere, secondo la contrattazione collettiva, solo i dipendenti appartenenti all’area apicale di ciascun comparto, ovvero l’area C o quella D per il solo comparto regioni – enti locali. 

L’incarico in questione è sempre a tempo determinato, revocabile, retribuito e concesso per lo svolgimento di colpiti ben tipizzati, come la direzione di unità organizzative, lo svolgimento di mansioni per le quali è richiesta l’iscrizione in albi professionali o il compimento di attività di staff, di studio o, anche, di controllo e vigilanza, restando esclusa la possibilità di conferire incarichi a contenuto generico al solo scopo di premiare sotto il profilo retributivo taluni dipendenti.

Gli obblighi prevvisti dalla sezione Posizioni organizzative non riguardano questa pubblica amministrazione

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dlgs 33/2013

Articolo 10 , comma 8, lettera d

8 – Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonche’ i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente

Gli incarichi retribuiti conferiti per la sostituzione dei dipendenti sono pubblicati all’Albo d’Istituto sotto la voce “Atti di Nomina“;

Gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti sono pubblicati sotto la voce Contrattazione d’Istituto e dettagliati come richiesto dalla normativa nella pagina denominata “Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici“.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

Incarichi a dipendenti e soggetti privati 2015

Incarichi a dipendenti e soggetti privati 2014

 

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dlgs 33/2013

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. {/slider}

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11 Giugno, 2013

Pubblicato in: ARCHIVIO STORICO Amministrazione Trasparente




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